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Visualizza il Regolamento del Noleggio
Gli utenti del complesso turistico sportivo, sono
tenuti a conoscere e rispettare le Disposizioni per
i viaggiatori, il Decalogo dello sciatore ed il
presente Regolamento della “Funivie del Laceno Srl”,
tutti esposti presso la biglietteria ad alla
partenza delle seggiovie.
– E’ vietato utilizzare le piste di sci a piedi, con
bob, slittini e similari.
– Chiunque, scia a suo rischio e pericolo.
– Chi incorre in un infortunio è tenuto a rivolgersi
e denunciare l’incidente al Soccorso Piste o
personale addetto agli impianti.
– Per cause atmosferiche particolari, non è
consentita la manutenzione diurna delle piste.
– Il biglietto non è rimborsabile neanche
parzialmente per nessun motivo né sostituibile in
caso di smarrimento.
– Non è assicurato il funzionamento di tutti gli
impianti.
– Interruzioni o limitazioni del servizio dovute a
condizioni atmosferiche avverse, scarso innevamento
o guasto di qualche impianto non danno diritto ad
alcun rimborso.
– Proteggere il biglietto da fonti di calore, campi
magnetici e non piegarlo.
– Il biglietto è personale, non cedibile ed è valido
se è chiuso correttamente.
– Il personale addetto ritira il biglietto per
cattiva conservazione ed irregolare validità dello
stesso.
Prevenzione degli infortuni nello sci (C. 1051 e abb.)
TESTO
UNIFICATO DEL COMITATO RISTRETTO ESTRATTO DELLA L.
363 DEL 24/12/2003
Norme in materia di sicurezza nella pratica degli
sport invernali da discesa e da fondo
CAPO III
(Norme di comportamento degli utenti delle aree
sciabili).
ART. 8.
(Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i
minori di anni 14).
1. Nell’esercizio della pratica dello sci alpino e
dello snowboard è fatto obbligo ai soggetti di età
inferiore ai quattordici anni di indossare un casco
protettivo conforme alle caratteristiche di cui al
comma 3.
2. Il responsabile della violazione delle
prescrizioni di cui al comma 1 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 30 a euro 150.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro della salute, di
concerto con il Ministro delle attività produttive,
sentito il competente organo del Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), stabilisce con proprio
decreto le caratteristiche tecniche dei caschi
protettivi di cui al comma 1, e determina le
modalità di omologazione, gli accertamenti della
conformità della produzione ed i controlli
opportuni. Per l’esercizio dell’attività di
normazione tecnica possono essere stipulate apposite
convenzioni con l’Ente nazionale italiano di
unificazione (UNI).
4. Chiunque importa o produce per la
commercializzazione caschi protettivi di tipo non
conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 5000 a euro 100.000.
5.Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo
non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3
è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000.
6. I caschi protettivi non conformi alle
caratteristiche prescritte sono sottoposti a
sequestro da parte dell’autorità giudiziaria.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4, 5 e 6
si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.
ART. 9.
(Comportamento degli sciatori).
1. Gli sciatori ed i frequentatori delle piste da
sci e degli impianti di risalita devono osservare le
disposizioni della presente legge, quelle adottate
dalle regioni ai sensi del comma 3, quelle impartite
dai gestori e la segnaletica posta sulle piste,
nelle stazioni di partenza ed in quelle di arrivo
degli impianti.
2. Gli sciatori devono in ogni caso comportarsi con
prudenza, perizia e diligenza onde evitare danni a
persone e cose, intralcio agli altri sciatori o
pericoli per l’incolumità altrui.
3. Le regioni ed i comuni possono adottare ulteriori
prescrizioni per garantire la sicurezza ed il
miglior utilizzo delle piste e degli impianti.
ART. 10.
(Velocità).
1. Gli sciatori devono adottare una velocità congrua
rispetto alle proprie capacità, alla difficoltà del
tracciato, alle condizioni del terreno ed a quelle
meteorologiche.
2. La velocità deve essere particolarmente moderata
nei tratti a visuale non libera, in prossimità di
fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle
biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di
scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie
ed in presenza di principianti.
ART. 11.
(Precedenza).
1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione
che gli consenta di evitare collisioni od
interferenze con lo sciatore a valle.
ART. 12.
(Sorpasso).
1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro
sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio
sufficiente allo scopo e di avere sufficiente
visibilità.
2. Il sorpasso può effettuarsi sia a monte sia a
valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una
distanza tale da evitare intralci allo sciatore
sorpassato.
ART. 13.
(Incrocio).
1. Negli incroci gli sciatori devono dare la
precedenza a chi proviene da destra o secondo le
indicazioni della segnaletica.
ART. 14.
(Stazionamento).
1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli
per gli altri utenti e portarsi sui bordi della
pista.
2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei
passaggi obbligati, in prossimità dei dossi od in
luoghi senza visibilità.
3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori
devono liberare tempestivamente la pista portandosi
ai margini di essa.
4. Chiunque deve segnalare la presenza di un
infortunato con mezzi idonei.
ART. 15.
(Soccorso).
1. In caso di sinistro l’utente deve prestare
l’assistenza occorrente agli eventuali infortunati.
2. Chi è coinvolto in un incidente deve fornire le
proprie generalità agli altri soggetti coinvolti.
3. Il comma 2 si applica anche ad eventuali
testimoni.
ART. 16.
(Transito e risalita)
1. E’ vietato percorrere a piedi le piste da sci,
salvo i casi di urgente necessità.
2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai
bordi delle piste, rispettando quanto previsto
all’articolo 9, comma 2, e 17, comma 3.
3. In occasione di gare è vietato agli estranei
sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista
di gara o percorrerla.
4. La risalita della pista con gli sci ai piedi è
normalmente vietata. Essa è ammessa previa
autorizzazione del gestore dell’area sciabile
protetta o, in mancanza di tale autorizzazione, in
casi di urgente necessità, e deve comunque deve
avvenire ai bordi della pista, avendo cura di
evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e
rispettando le prescrizioni di cui alla presente
legge, nonché quelle emanate dal gestore dell’area
sciabile protetta.
ART. 17.
(Mezzi meccanici).
1. È inibito ai mezzi meccanici l’utilizzo delle
piste da sci, salvo quanto previsto dal presente
articolo.
2. I mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla
manutenzione delle piste e degli impianti possono
accedervi solo fuori dall’orario di apertura, salvo
i casi di necessità ed urgenza e, comunque, con
l’utilizzo di appositi congegni di segnaletica
luminosa ed acustica.
3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono
dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al
servizio ed alla manutenzione delle piste e degli
impianti e devono consentire la loro agevole e
rapida circolazione.
ART. 18.
(Sci fuori pista e sci-alpinismo).
1. Il concessionario ed il gestore degli impianti di
risalita non sono responsabili degli incidenti che
possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti
dagli impianti medesimi.
2. I soggetti che praticano lo sci alpinismo devono
munirsi di appositi sistemi elettronici o
elettromagnetici per la ricerca di sepolti in
valanga.
3. Quanto previsto nei commi 1 e 2 deve essere
indicato sul titolo di esercizio e su cartelli
apposti nelle stazioni di partenza ed arrivo degli
impianti di risalita.
ART. 20.
(Snowboard).
1. Le norme previste dalla presente legge per gli
sciatori sono estese anche a coloro che praticano lo
snowboard.
ART. 21.
(Soggetti competenti per il controllo).
1. La Polizia di Stato, il Corpo forestale dello
Stato, l’Arma dei Carabinieri e il Corpo della
guardia di finanza, nonché i corpi di polizia
locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza
e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al
controllo dell’osservanza delle disposizioni di cui
alla presente legge e ad irrogare le relative
sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.
DECALOGO DELLO SCIATORE 1967
RIV.DIR.SPORT. 1967,151
1) Ogni sciatore deve regolarsi in modo da
rispettare il pari diritto degli altri sciatori,
anche meno esperti, all’uso delle piste e campi di
neve e non creare pericoli o danni a persone o cose;
2) Gli sciatori, in ogni circostanza, e anche in
allenamento, devono sempre avere il controllo dei
propri sci e tenere una velocità conforme alle
proprie capacità tecniche e alle condizioni generali
della pista;
3) In caso di assoluta necessità, lo sciatore deve
frenare anche lasciandosi cadere; il rischio e le
conseguenze del sorpasso sono a carico di chi lo
segue, salvo che il sorpassando, da fermo, si metta
improvvisamente in moto;
4) Il grido “Pista!” non attribuisce alcun diritto
di precedenza;
5) Se uno sciatore si ferma e cade, in strettoie o
piste obbligate di bosco, deve lasciare libero o
cercare di liberare immediatamente il transito;
6) Se due sciatori scendo lungo piste, o tracciati,
che si incrociano, devono evitarsi tenendo entrambi
la propria destra;
7) Ogni sciatore, allorché intende sostare, deve
spostarsi sui bordi della pista, sopratutto se
questa e questa sia di limitata larghezza. E’
vietato sostare volontariamente nelle strettoie,
sotto i dossi e in tutti i punti in cui sia scarsa
visibilità di chi sopravviene;
8) Ogni sciatore deve usare cinghiette di sicurezza,
onde impedire lo stacco degli sci;
9) Tutti gli sciatori devono rispettare i segnali di
circolazione che si trovano sulle piste o campi di
neve;
10) Gli sciatori che risalgono a piedi la pista
devono tenersi sui bordi della stessa. Non è
consentita la risalita nei passaggi stretti
CHIARIMENTI AL DECALOGO DELLO SCIATORE 1973
IN RIV. DIR. SPORT. 1973, 278.
Regola 0:LO SCI È UNO SPORT E COME TUTTI GLI SPORT
COMPORTA
CERTI RISCHI E CERTE RESPONSABILITÀ DI CARATTERE
CIVILE E
PENALE.
Regola 1: RISPETTO PER GLI ALTRI. Ogni sciatore deve
comportarsi in modo da non mettere in pericolo la
persona altrui o da provocare danno.
Regola 2: PADRONANZA DELLA VELOCITÀ E DEL
COMPORTAMENTO. Ogni sciatore deve tenere una
velocità ed un comportamento adeguati alla propria
capacità nonché alle condizioni generali del tempo.
Regola 3: SCELTA DELLA DIREZIONE. Lo sciatore a
monte il quale, per la posizione dominante, ha la
possibilità di scelta del percorso, deve tenere una
direzione che eviti il pericolo di collisione con lo
sciatore a valle.
Regola 4: SORPASSO. Il sorpasso può essere
effettuato tanto a monte quanto a valle, sulla
destra o sulla sinistra, ma sempre a distanza tale
da consentire le evoluzioni dello sciatore
sorpassato.
Regola 5: ATTRAVERSAMENTO INCROCIO. Lo sciatore che
si immette su una pista o attraversa un terreno un
terreno di esercitazione deve assicurarsi, mediante
controllo visivo a monte e a valle, di poterlo fare
senza pericolo per sé e per gli altri. Lo stesso
comportamento deve essere tenuto dopo ogni sosta.
Regola 6: SOSTA. Lo sciatore deve evitare di
fermarsi, se non in caso di assoluta necessità,
sulle piste e in specie nei passaggi obbligati o
senza visibilità. In caso di caduta lo sciatore deve
sgomberare la pista al più presto possibile.
Regola 7: SALITA. Lo sciatore che risale la pista
deve procedere soltanto ai bordi di essa ed è tenuto
a discostarsene in caso di cattiva visibilità.
Regola 8: RISPETTO DELLA SEGNALETICA. Tutti gli
sciatori devono rispettare la segnaletica delle
piste.
Regola 9: IN CASO DI INCIDENTE. Chiunque deve
presentarsi per il soccorso in caso di incidente.
Regola 10: IDENTIFICAZIONE. Chiunque sia coinvolto
in un incidente o ne sia testimone è tenuto a dare
le proprie generalità.
REGOLE DI COMPORTAMENTO F.I.S. PER LO SCIATORE
(REG.FIS ED. 1990)
Regola n.1 – Avere riguardo degli altri – Ogni
sciatore deve comportarsi in modo tale da non
mettere in pericolo e danneggiare gli altri o
provocare danni.
Regola n.2 – Padronanza della velocità e del modo di
sciare – Ogni sciatore deve tenere una velocità ed
un comportamento adeguati alle proprie capacità,
nonché alle condizioni della pista, della neve, alle
condizioni atmosferiche e alle condizioni di
affollamento.
Regola n.3 – Scelta della traiettoria – Lo sciatore
che viene da tergo, per la sua posizione dominante,
ha la possibilità di scegliere la traiettoria da
seguire, pertanto deve effettuare la propria discesa
in modo tale da non mettere in pericolo lo sciatore
che lo precede.
Regola n.4 – Sorpasso – Il sorpasso può essere
effettuato sia a monte che a valle, sulla destra o
sulla sinistra, ma sempre a una distanza tale da
consentire le evoluzioni dello sciatore sorpassato.
Regola n.5 – Inserimento in pista e partenza dopo
una sosta – Lo sciatore che si mette su una pista
deve assicurarsi, mediante controllo visivo a monte
e a valle, di poterlo fare senza pericolo per se e
per gli altri.
Regola n.6 – Sosta su una pista – Lo sciatore deve
evitare di fermarsi, se non in caso di assoluta
necessità, sulle piste e in specie nei passaggi
obbligati o senza visibilità.
Regola n.7 – Salita e discesa a piedi – Lo sciatore
che risale la pista deve procedere soltanto ai bordi
della stessa. Lo stesso comportamento deve tenere lo
sciatore che scende a piedi.
Regola n.8 – Rispetto della segnaletica – Tutti gli
sciatori devono rispettare leindicazioni della
segnaletica posta sulle piste di discesa.
Regola n.9 – Comportamento in caso di incidente – In
caso di incidente ogni sciatore a l’obbligo di
prestare aiuto.
Regola n.10 – Obbligo di certificare la propria
identità in caso di incidente -Chiunque sia
coinvolto in un incidente, ne sia responsabile o ne
sia testimone, è tenuto a fornire le proprie
generalità.
Regola n.11 – Idoneità all’uso degli impianti di
risalita – L’utente deve possedere le capacità
fisiche e tecniche atte a consentirgli di servirsi
degli impianti di risalita a moto continuo
(seggiovie e sciovie). Oltre alle regole di prudenza
più elementari, l’utente deve rispettare la norma di
esercizio indicate dalla società esercente gli
impianti di risalita.
REGOLE DI
CONDOTTA DELLO SCIATORE CON I CHIARIMENTI APPROVATI
NEL 1973 CONGRESSO F.I.S. DI FAMAGOSTA
Regola 0: Lo sci è uno sport e come tutti gli sport
comporta certi rischi e certe responsabilità di
carattere civile e penale. Le regole F.I.S. debbono
essere considerate come la sintesi del modello
ideale di comportamento dello sciatore coscienzioso,
prudente e diligente. Esse enunciano le principali
modalità di comportamento, proprie della pratica
dello sci, la cui osservanza è essenziale per la
circolazione degli sciatori. Tutti gli sciatori sono
tenuti a conoscere le regole della circolazione in
sci ed a osservarle. La loro inosservanza pone lo
sciatore in una condizione di difetto dalla quale
può derivare responsabilità in caso di incidente.
Regola 1: RISPETTO PER GLI ALTRI – Ogni sciatore
deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo
la persona altrui o da provocare danno. Le regole
F.I.S. riguardano tutti gli sciatori. Anche i
partecipanti alle gare, soggetti ai regolamenti
nazionali ed internazionali delle gare di sci,
debbono osservarle. L’integrità della persona resta
al disopra e al di là di ogni risultato sportivo. Le
regole F.I.S. riguardano anche gli allievi delle
scuole di sci. I maestri di sci debbono osservarle,
insegnarle e farle osservare ai loro allievi.
Regola 2: PADRONANZA DELLA VELOCITÀ E DEL
COMPORTAMENTO. Ogni sciatore deve tenere una
velocità ed un comportamento adeguati alla propria
capacità nonché alle condizioni generali del tempo.
Gli sciatori debbono conformare il comportamento e
la velocità al tipo della pista. E’ normale che uno
sciatore proceda veloce su una pista ripida
(generalmente frequentata da buoni sciatori). E’
normale che uno sciatore proceda lentamente su una
pista facile (abitualmente frequentata da
principianti). Il dovere di prudenza e l’osservanza
delle regole di condotta divengono tanto più
categorici per lo sciatore che cerca intralcio alla
circolazione procedendo lento su una pista veloce e
veloce su una pista lenta. Tutti gli sciatori, sia
provetti che principianti, debbono procedere
lentamente nelle zone affollate e specialmente al
termine delle piste e in prossimità della partenza
degli di risalita. Lo sciatore deve potersi fermare,
girare o compiere evoluzioni nei limiti della sua
visibilità.
Regola 3: SCELTA DELLA DIREZIONE. Lo sciatore a
monte il quale, per la posizione dominante, ha la
possibilità di scelta del percorso, deve tenere una
direzione che eviti il pericolo di collisione con lo
sciatore a valle.
a) La “priorità” dello sciatore a valle va intesa
anche a favore per lo sciatore che precede,
relativamente alle evoluzioni normalmente
prevedibili.
b) Il compiere evoluzioni è tipico dello sport dello
sci e pertanto ciascuno puòprocedere a proprio
piacimento, ma sempre nel rispetto delle regole
della circolazione, tenendo conto delle sue capacità
personali e della situazione ambientale (tipo della
pista, qualità della neve visibilità, affollamento
ecc.).
c) La F.I.S. è per principio, contraria ad una
regolamentazione impositiva delle manovre dirette ad
evitare un ostacolo o ad eseguire il sorpasso (a
destra, a sinistra, a monte, a valle). Ciascuno deve
decidere da sé quale sia la manovra da compiere in
relazione alla situazione del momento.
d) Lo sciatore di media prudenza e diligenza deve
prestare attenzione a ciò che entra normalmente nel
campo della sua visibilità in rapporto alle proprie
evoluzioni avanti, ai lati e in basso.
e) L’evoluzione normalmente prevedibile è quella
definita nella presente regola ed in particolare nel
paragrafo b).
Regola 4: SORPASSO. Il sorpasso può essere
effettuato tanto a monte quanto a valle, sulla
destra o sulla sinistra, ma sempre a distanza tale
da consentire le evoluzioni dello sciatore
sorpassato. Il comportamento cui è tenuto lo
sciatore che sorpassa deve essere mantenuto fino a
sorpasso completamente ultimato e deve essere tale
che lo sciatore non debba trovarsi in difficoltà a
causa dello sciatore che lo sorpassa. La regola
relativa al sorpasso si applica anche al sorpasso
dello sciatore fermo.
Regola 5: ATTRAVERSAMENTO INCROCIO. Lo sciatore che
si immette su una pista o attraversa un terreno un
terreno di esercitazione deve assicurarsi, mediante
controllo visivo a monte e a valle, di poterlo fare
senza pericolo per sé e per gli altri. Lo stesso
comportamento deve essere tenuto dopo ogni sosta.
Qualsiasi manovra divergente dal normale andamento
della circolazione sulla pista può essere pericolosa
e richiede particolare prudenza. Specialmente:
– l’immissione in pista;
– l’attraversamento della pista di un campo scuola;
– la partenza dopo l’arresto;
– le manovre inconsuete, acrobazie ed esibizionismo
particolari, ecc.;
Regola 6: SOSTA. Lo sciatore deve evitare di
fermarsi, se non in caso di assoluta necessità,
sulle piste e in specie nei passaggi obbligati o
senza visibilità. In caso di caduta lo sciatore deve
sgomberare la pista al più presto possibile. Il
trattenersi in sosta su una pista di discesa crea
una situazione di intralcio alla circolazione. La
sosta deve essere effettuata ai bordi della pista.
Essa deve essere considerata, sul piano giuridico,
come fatto imprevedibile se effettuata in luoghi
pericolosi: (passaggi stretti, passaggi con visuale
coperta) laddove le stesse manovre dello sciatore
che discende divengono per sé fonte di rischio e di
pericolo.
Regola 7: SALITA. Lo sciatore che risale la pista
deve procedere soltanto ai bordi di essa ed è tenuto
a discostarsene in caso di cattiva visibilità. La
salita è una manovra che causa intralcio su una
pista di discesa. Essa deve effettuarsi ai bordi
della pista, a meno che colui che sale si assicuri
continuamente che la sua manovra è senza pericolo
per coloro che discendono.
Regola 8: RISPETTO DELLA SEGNALETICA. Tutti gli
sciatori devono rispettare la segnaletica delle
piste. I segnali di apertura, di chiusura e di
pericolo delle piste sono obbligatori e debbono
essere rispettati. I segnali di palinatura delle
piste in nero, rosso, blu, verde sono solamente
indicativi delle difficoltà che lo sciatore troverà
discendendo. Spetta a ciascun sciatore la scelta
della stia pista. Lo sciatore lento che affronta una
pista veloce deve raddoppiare le proprie cautele per
essere sempre in grado di rispettare integralmente
“le regole di condotta”. Altrettanto deve fare chi
procede veloce su una pista lenta (manovra
quest’ultima ritenuta d’intralcio).
Regola 9: IN CASO DI INCIDENTE. Chiunque deve
presentarsi per il soccorso in caso di incidente. La
F.I.S. auspica che “la fuga” negli incidenti di sci
sia penalmente perseguita anche in tutti i Paesi che
non prevedano ancora tale reato, analogamente al
reato di fuga sanzionato dal codice della strada.
Regola 10: IDENTIFICAZIONE. Chiunque sia coinvolto
in un incidente o ne sia testimone è tenuto a dare
le proprie generalità. La relazione dei testimoni è
di grande importanza per l’approntamento della
documentazione relativa ad incidenti. E’ questo un
dovere morale di persona cosciente dei propri
doveri, che ciascuno deve adempiere. Il rapporto
degli enti di soccorso, dei sanitari e dell’Autorità
di polizia offrono un rilevante apporto alla
giustizia per l’accertamento di eventuali
responsabilità.
FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DI SCI – COMITATO
GIURIDICO E DI SICUREZZA F.I.S. REGOLE DI CONDOTTA
DEL FONDISTA
Molveno, 5 settembre 1976
Lo sci di fondo, come tutti gli sport, comporta
certi rischi e certe responsabilità di carattere
civile e penale.
I – RISPETTO PER GLI ALTRI: Ogni fondista deve
comportarsi in modo da non mettere in pericolo la
persona altrui o provocare danno.
II- RISPETTO DELLA SEGNALETICA: Il fondista deve
rispettare la segnaletica. La pista deve essere
percorsa nella direzione indicata.
III – SCELTA DELLA CORSIA: Se la pista è a più
corsie ognuno può impegnare quella che preferisce.
IV – SORPASSO: Il sorpasso può essere effettuato sia
a destra che a sinistra, su una corsia libera,
oppure fuori corsia, ma in ogni caso senza causare
una situazione di pericolo per gli altri. Il
fondista che precede non è obbligato a dare strada.
V – INCROCIO: Incrociandosi su una pista a doppio
senso di marcia ciascuno deve tenersi a destra.
Nelle discese a un solo binario chi sale deve
lasciare la pista a chi scende.
VI – BASTONI: Durante gli incroci e i sorpassi sia
lo sciatore che sorpassa che lo sciatore sorpassato
debbono ravvicinare i bastoni al corpo.
VII – PADRONANZA DELLA VELOCITA’ E DEL
COMPORTAMENTO: Ogni sciatore, specialmente in
discesa, deve tenere una velocità e un comportamento
adeguati alle proprie capacità, alle condizioni
generali del terreno, del tempo, alla visibilità e
all’affollamento della pista. Ciascuno deve
mantenere una distanza adeguata dallo sciatore che
lo precede. In caso estremo può rendersi necessario
far ricorso alla “caduta di emergenza” per evitare
una collisione.
VIII – SOSTA: La sosta deve essere effettuata al di
fuori del binario. Chi cade deve togliersi dal
binario il più rapidamente possibile.
IX – IN CASO DI INCIDENTE: Chiunque deve prestarsi
per il soccorso in caso di incidente.
X – IDENTIFICAZIONE: IDENTIFICAZIONE: Chiunque sia
coinvolto in un incidente o ne sia testimone è
tenuto a dare le proprie generalità.
Per richiedere informazioni:
info@skilacono.com
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